Archivio Successi
Alcuni casi risolti
Una selezione di cause affrontate e vinte dallo Studio. Tutti i dettagli sensibili sono stati accuratamente omessi nel massimo rispetto della privacy dei nostri assistiti.
Diritto Tributario e Contenzioso Fiscale
Agevolazione prima casa e aree pertinenziali: ricorso accolto e appello dell'Agenzia delle Entrate respinto
Il Caso: In occasione dell'acquisto di un immobile nell'ambito di una procedura di vendita fallimentare, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al notaio rogante un avviso di liquidazione con cui recuperava la maggiore imposta di registro, sostenendo che le aree urbane pertinenziali all'abitazione non potessero accedere all'agevolazione cosiddetta prima casa.
La difesa: Il ricorso, proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, ha contestato in via preliminare la carenza di motivazione dell'atto e, nel merito, l'illegittima esclusione delle pertinenze, richiamando gli artt. 817 e 818 c.c. e l'irrilevanza della mancata graffatura catastale ai fini del vincolo pertinenziale, essendo le aree destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione e prive di autonoma potenzialità edificatoria.
L'esito: La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di liquidazione e condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale pronuncia l'Ufficio ha proposto appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza ha respinto l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando l'Ufficio alle ulteriori spese del grado.
La difesa: Il ricorso, proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, ha contestato in via preliminare la carenza di motivazione dell'atto e, nel merito, l'illegittima esclusione delle pertinenze, richiamando gli artt. 817 e 818 c.c. e l'irrilevanza della mancata graffatura catastale ai fini del vincolo pertinenziale, essendo le aree destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione e prive di autonoma potenzialità edificatoria.
L'esito: La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di liquidazione e condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale pronuncia l'Ufficio ha proposto appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza ha respinto l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando l'Ufficio alle ulteriori spese del grado.
Diritto del Lavoro e Recupero Crediti
Lavoratore non pagato: decreto ingiuntivo ed esecuzione mobiliare con recupero integrale del credito
Il Caso: Il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultava creditore della società datrice di lavoro per retribuzioni residue non corrisposte, pari a diverse mensilità rimaste insoluti nonostante i solleciti informali. La messa in mora formale inviata a mezzo PEC rimaneva inevasa e la società, dall'esame della visura camerale, non aveva depositato il prospetto di bilancio per l'annualità più recente.
La difesa: Si è proceduto con ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo innanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per il pagamento della somma lorda corrispondente al netto residuo, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Ottenuto il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, lo stesso è stato notificato unitamente ad atto di precetto. Non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo, è stata avviata la procedura esecutiva mobiliare con pignoramento di un bene mobile registrato della società debitrice, trascritto presso il competente Ufficio Provinciale dell'ACI-PRA.
L'esito: Con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione è stata disposta la vendita senza incanto del bene pignorato; la vendita si è conclusa con un ricavo superiore all'importo del credito vantato. Non essendo intervenuto alcun creditore nella procedura, è stata depositata istanza di assegnazione/distribuzione delle somme ai sensi dell'art. 510 c.p.c., con integrale soddisfazione del creditore procedente per capitale, interessi e spese della procedura.
La difesa: Si è proceduto con ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo innanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per il pagamento della somma lorda corrispondente al netto residuo, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Ottenuto il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, lo stesso è stato notificato unitamente ad atto di precetto. Non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo, è stata avviata la procedura esecutiva mobiliare con pignoramento di un bene mobile registrato della società debitrice, trascritto presso il competente Ufficio Provinciale dell'ACI-PRA.
L'esito: Con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione è stata disposta la vendita senza incanto del bene pignorato; la vendita si è conclusa con un ricavo superiore all'importo del credito vantato. Non essendo intervenuto alcun creditore nella procedura, è stata depositata istanza di assegnazione/distribuzione delle somme ai sensi dell'art. 510 c.p.c., con integrale soddisfazione del creditore procedente per capitale, interessi e spese della procedura.
Diritto del Turismo e Tutela del Consumatore
Vacanza rovinata: causa a ruolo, accordo transattivo e rinuncia agli atti
Il Caso: I coniugi ricorrenti hanno acquistato, tramite agenzia viaggi, un pacchetto turistico «tutto compreso» per la Tunisia, organizzato dal tour operator, per sé e i figli minori. Durante il soggiorno si sono verificati molteplici e gravi disservizi: struttura ricettiva inadeguata, ristorazione scadente, spiaggia inutilizzabile perché interessata da un cantiere, pulizie carenti con presenza di roditori, animazione pressoché assente e assistenza insufficiente, al punto da compromettere integralmente la finalità ricreativa della vacanza.
La difesa: Dopo innumerevoli tentativi stragiudiziali rimasti senza esito — la diffida formale al tour operator e l'invito alla negoziazione assistita, espressamente rifiutato, hanno reso esperita la condizione di procedibilità — lo Studio ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace, ex artt. 318 c.p.c., per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
L'esito: La causa, iscritta a ruolo, è stata definita con un accordo transattivo: il tour operator si è impegnato a corrispondere una somma a tacitazione di ogni pretesa, oltre al compenso per l'attività professionale, e le parti hanno convenuto di non comparire all'udienza, con estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. Il credito e le competenze sono stati così recuperati senza attendere la sentenza.
La difesa: Dopo innumerevoli tentativi stragiudiziali rimasti senza esito — la diffida formale al tour operator e l'invito alla negoziazione assistita, espressamente rifiutato, hanno reso esperita la condizione di procedibilità — lo Studio ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace, ex artt. 318 c.p.c., per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
L'esito: La causa, iscritta a ruolo, è stata definita con un accordo transattivo: il tour operator si è impegnato a corrispondere una somma a tacitazione di ogni pretesa, oltre al compenso per l'attività professionale, e le parti hanno convenuto di non comparire all'udienza, con estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. Il credito e le competenze sono stati così recuperati senza attendere la sentenza.
Diritto Civile, Immobiliare e Contenzioso con la P.A.
Capanna alpina e sentiero di accesso: riconosciuta l'usucapione ultraventennale in favore dell'Ente pubblico
Il Caso: L'attrice, assumendo di essere proprietaria - per atto di donazione - di un terreno situato in località montana, ha convenuto in giudizio il Comune rivendicando la proprietà di un manufatto in legno (una capanna alpina) insistente sul fondo e chiedendone la consegna libera e sgombera da persone e cose, lamentandone lo stato di degrado e il pericolo per la pubblica incolumità.
La difesa: Lo Studio ha contestato radicalmente la domanda sotto molteplici profili: l'errore di identificazione catastale del bene rivendicato (il mappale indicato dall'attrice non risultava esistente nel foglio censuario), la conseguente inosservanza dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale dell'Ente, l'efficacia della delibera consiliare con cui il manufatto fu acquisito al patrimonio comunale e concesso in uso gratuito a un gruppo alpinistico, nonché l'intervenuta usucapione. È stata inoltre richiesta, e autorizzata, la chiamata in causa del gruppo detentore del bene, quale terzo portatore di un interesse comune alla controversia.
L'esito: Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attrice, accertando l'acquisto per usucapione ultraventennale in capo al Comune sia della proprietà del manufatto e della relativa area di sedime, sia del diritto di servitù di passaggio sul sentiero di accesso, con ordine di trascrizione ai Registri Immobiliari. L'attrice è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente e del terzo chiamato.
La difesa: Lo Studio ha contestato radicalmente la domanda sotto molteplici profili: l'errore di identificazione catastale del bene rivendicato (il mappale indicato dall'attrice non risultava esistente nel foglio censuario), la conseguente inosservanza dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale dell'Ente, l'efficacia della delibera consiliare con cui il manufatto fu acquisito al patrimonio comunale e concesso in uso gratuito a un gruppo alpinistico, nonché l'intervenuta usucapione. È stata inoltre richiesta, e autorizzata, la chiamata in causa del gruppo detentore del bene, quale terzo portatore di un interesse comune alla controversia.
L'esito: Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attrice, accertando l'acquisto per usucapione ultraventennale in capo al Comune sia della proprietà del manufatto e della relativa area di sedime, sia del diritto di servitù di passaggio sul sentiero di accesso, con ordine di trascrizione ai Registri Immobiliari. L'attrice è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente e del terzo chiamato.
Sovraindebitamento (L. 3/2012)
Ottenimento dell'esdebitazione a seguito di liquidazione del patrimonio
Il Caso: I clienti si trovavano in una grave situazione di sovraindebitamento causata da difficoltà economiche e problematiche personali indipendenti dalla loro volontà, che rendevano impossibile far fronte ai debiti pregressi.
La difesa: Lo Studio ha assistito i clienti attivando la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge n. 3/2012. Nel corso della procedura, abbiamo supportato i debitori dimostrando al Giudice la loro piena meritevolezza, l'attiva e costante collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di un ricorso colposo o sproporzionato al credito.
L'esito: Il Tribunale ha accolto integralmente il nostro ricorso, decretando l'esdebitazione totale (inesigibilità) per tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione. I clienti hanno così ottenuto la definitiva liberazione dai debiti pregressi, potendo ripartire con serenità (cd. fresh start).
La difesa: Lo Studio ha assistito i clienti attivando la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge n. 3/2012. Nel corso della procedura, abbiamo supportato i debitori dimostrando al Giudice la loro piena meritevolezza, l'attiva e costante collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di un ricorso colposo o sproporzionato al credito.
L'esito: Il Tribunale ha accolto integralmente il nostro ricorso, decretando l'esdebitazione totale (inesigibilità) per tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione. I clienti hanno così ottenuto la definitiva liberazione dai debiti pregressi, potendo ripartire con serenità (cd. fresh start).
Diritto dell'Immigrazione e Protezione Internazionale
Riconoscimento dello status di rifugiato per un oppositore politico del regime
Il Caso: Il ricorrente, cittadino straniero di giovane età e insegnante di materie scientifiche, aveva maturato nel tempo una ferma opposizione al regime politico del proprio Paese, esprimendo pubblicamente il proprio dissenso dapprima nell'ambito scolastico e, in seguito, attraverso iniziative personali. Il suo dissenso gli era costato l'allontanamento dal partito, il licenziamento, l'impossibilità di trovare nuove occupazioni e una costante attività di controllo e intimidazione da parte delle autorità locali, culminata in un arresto arbitrario. La situazione, aggravata dal timore di nuove ritorsioni anche sui propri familiari, lo aveva indotto a lasciare il Paese d'origine.
La difesa: Dopo l'esito negativo della domanda in sede amministrativa, lo Studio ha proposto ricorso al Tribunale, evidenziando la fondatezza del timore di persecuzione per motivi di opinione politica e la repressione prevista dall'ordinamento del Paese di origine.
L'esito: Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. 251/2007. Una decisione che ha tutelato la libertà di pensiero e la sicurezza del nostro assistito.
La difesa: Dopo l'esito negativo della domanda in sede amministrativa, lo Studio ha proposto ricorso al Tribunale, evidenziando la fondatezza del timore di persecuzione per motivi di opinione politica e la repressione prevista dall'ordinamento del Paese di origine.
L'esito: Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. 251/2007. Una decisione che ha tutelato la libertà di pensiero e la sicurezza del nostro assistito.
Diritto di Famiglia
Riconoscimento tardivo della figlia e affidamento condiviso
Il Caso: Una bambina, nata da una relazione ormai cessata, era stata riconosciuta solo dalla madre, che si era opposta al riconoscimento tardivo da parte del padre.
La difesa: Lo Studio ha assistito il padre nel ricorso per l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250, comma 4, c.c.), superando il rifiuto della resistente e il conflitto di interessi, con la nomina di un curatore speciale a tutela della minore.
L'esito: Il Tribunale ha autorizzato il riconoscimento paterno e disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre. Grazie a un percorso con i Servizi Sociali è stato raggiunto un accordo, recepito dal Tribunale, che ha disciplinato i tempi di permanenza presso il padre (con pernottamento nel fine settimana e un giorno infrasettimanale), il contributo mensile al mantenimento e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Di particolare rilievo la decisione sul cognome: il Tribunale ha aggiunto il cognome paterno posponendolo a quello materno, in linea con il superiore interesse della minore e con il superamento della prevalenza del cognome paterno (Corte Cost. n. 131/2022).
La difesa: Lo Studio ha assistito il padre nel ricorso per l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250, comma 4, c.c.), superando il rifiuto della resistente e il conflitto di interessi, con la nomina di un curatore speciale a tutela della minore.
L'esito: Il Tribunale ha autorizzato il riconoscimento paterno e disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre. Grazie a un percorso con i Servizi Sociali è stato raggiunto un accordo, recepito dal Tribunale, che ha disciplinato i tempi di permanenza presso il padre (con pernottamento nel fine settimana e un giorno infrasettimanale), il contributo mensile al mantenimento e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Di particolare rilievo la decisione sul cognome: il Tribunale ha aggiunto il cognome paterno posponendolo a quello materno, in linea con il superiore interesse della minore e con il superamento della prevalenza del cognome paterno (Corte Cost. n. 131/2022).
Responsabilità Civile e Diritto Assicurativo
Sinistro in condominio: accordo conciliativo davanti all'Arbitro Assicurativo
Il Caso: A seguito di un sinistro da rottura di tubazioni dell'acqua all'interno di un immobile condominiale, la proprietaria del giardino danneggiato otteneva dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice il riconoscimento dell'indennizzabilità del danno e la predisposizione del relativo atto di liquidazione amichevole. La Compagnia, tuttavia, ritrattava successivamente tale atto e negava il pagamento, rifiutando anche la proposta di negoziazione assistita.
La difesa: Esperito infruttuosamente il reclamo, la pratica è stata portata davanti all'Arbitro Assicurativo (AAS) istituito presso l'IVASS.
L'esito: All'esito del procedimento è stato raggiunto un accordo conciliativo in favore della ricorrente, con integrale soddisfazione delle sue pretese e definizione transattiva della controversia.
La difesa: Esperito infruttuosamente il reclamo, la pratica è stata portata davanti all'Arbitro Assicurativo (AAS) istituito presso l'IVASS.
L'esito: All'esito del procedimento è stato raggiunto un accordo conciliativo in favore della ricorrente, con integrale soddisfazione delle sue pretese e definizione transattiva della controversia.
Diritto del Lavoro e Pubblico Impiego
Pubblico impiego: diniego monetizzazione ferie non godute in caso di mobilità volontaria
Il Caso: Una dipendente pubblica, a seguito di mobilità volontaria tramite passaggio diretto tra Enti, ha richiesto all'Amministrazione cedente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute negli anni pregressi.
La difesa: Lo Studio, assistendo l'Ente locale, ha opposto fermo diniego alla richiesta economica. Dopo un meticoloso ricalcolo delle timbrature storiche per accertare l'effettivo residuo, è stato eccepito in punta di diritto che il passaggio diretto (ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001) configura una cessione del contratto senza soluzione di continuità. Mancando la formale cessazione del rapporto di lavoro – requisito tassativo e imprescindibile per la monetizzazione – il diritto alle ferie non si estingue, bensì transita in capo alla nuova Amministrazione subentrante.
L'esito: La pretesa pecuniaria nei confronti dell'Ente originario è stata pertanto neutralizzata con pieno successo.
La difesa: Lo Studio, assistendo l'Ente locale, ha opposto fermo diniego alla richiesta economica. Dopo un meticoloso ricalcolo delle timbrature storiche per accertare l'effettivo residuo, è stato eccepito in punta di diritto che il passaggio diretto (ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001) configura una cessione del contratto senza soluzione di continuità. Mancando la formale cessazione del rapporto di lavoro – requisito tassativo e imprescindibile per la monetizzazione – il diritto alle ferie non si estingue, bensì transita in capo alla nuova Amministrazione subentrante.
L'esito: La pretesa pecuniaria nei confronti dell'Ente originario è stata pertanto neutralizzata con pieno successo.
Diritto Tributario e Catastale
Riclassificazione catastale da C/6 a C/1: annullata in autotutela e ripristinata la categoria originaria
Il Caso: Con avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia ha riclassificato l'unità immobiliare del cliente da categoria C/6 (autorimessa) a categoria C/1 classe 8 (negozio/bottega), con un sensibile aggravio della rendita catastale e dei conseguenti obblighi fiscali.
La difesa: Lo Studio ha proposto istanza di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000, eccependo il difetto assoluto di motivazione (art. 7), l'errore sul presupposto d'imposta e l'errore di fatto, valorizzando la documentazione tecnica (DOCFA, relazione di asseverazione, permesso di costruire in sanatoria, atto notarile di provenienza) che attestava la natura pertinenziale dell'autorimessa e la totale assenza dei requisiti commerciali: priva di vetrine, impianti, servizi e finestre, accessibile solo da saracinesca e collegata all'abitazione sovrastante tramite scala interna.
L'esito: L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni e ha disposto il ripristino del classamento originario in categoria C/6 classe 3, superando di fatto l'accertamento impugnato. Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria evitato e posizione fiscale del cliente integralmente tutelata.
La difesa: Lo Studio ha proposto istanza di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000, eccependo il difetto assoluto di motivazione (art. 7), l'errore sul presupposto d'imposta e l'errore di fatto, valorizzando la documentazione tecnica (DOCFA, relazione di asseverazione, permesso di costruire in sanatoria, atto notarile di provenienza) che attestava la natura pertinenziale dell'autorimessa e la totale assenza dei requisiti commerciali: priva di vetrine, impianti, servizi e finestre, accessibile solo da saracinesca e collegata all'abitazione sovrastante tramite scala interna.
L'esito: L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni e ha disposto il ripristino del classamento originario in categoria C/6 classe 3, superando di fatto l'accertamento impugnato. Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria evitato e posizione fiscale del cliente integralmente tutelata.
Diritto Civile e Recupero Crediti
Vizi dell'immobile acquistato: condanna di venditore e installatore e recupero integrale del credito mediante successive azioni di esecuzione
Il Caso: L'acquirente di un appartamento a destinazione abitativa, acquistato nel febbraio 2020, ha denunciato infiltrazioni d'acqua e difetti di funzionamento degli impianti termoidraulici, già oggetto di certificazione di conformità risalente al 2018, che rendevano l'immobile di fatto inabitabile. A fronte dell'iniziale disponibilità del venditore a farsi carico di alcuni interventi di ripristino, i lavori venivano avviati ma non completati, cagionando ulteriori danni; seguiva il radicale mutamento di posizione del venditore, che negava ogni impegno assunto ed eccepiva la decadenza e la prescrizione della garanzia.
La difesa: Esperito infruttuosamente l'accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel quale il consulente tecnico confermava lo stato di inabitabilità dell'immobile e quantificava le opere di ripristino e il danno da mancato godimento, lo Studio instaurava il giudizio di merito davanti al Tribunale di Brescia. La difesa valorizzava gli accordi intercorsi tra le parti, documentati per iscritto, che svincolavano il compratore dai termini di decadenza ex art. 1495 c.c., nonché la responsabilità dell'installatore per i vizi degli impianti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
L'esito: Con sentenza del 2024 il Tribunale di Brescia ha accertato la responsabilità contrattuale del venditore e quella extracontrattuale dell'installatore, condannandoli in solido al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria, interessi e rifusione delle spese di lite e di quelle sostenute nel procedimento di istruzione preventiva. Il credito così riconosciuto è stato integralmente recuperato mediante successive azioni di esecuzione forzata.
La difesa: Esperito infruttuosamente l'accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel quale il consulente tecnico confermava lo stato di inabitabilità dell'immobile e quantificava le opere di ripristino e il danno da mancato godimento, lo Studio instaurava il giudizio di merito davanti al Tribunale di Brescia. La difesa valorizzava gli accordi intercorsi tra le parti, documentati per iscritto, che svincolavano il compratore dai termini di decadenza ex art. 1495 c.c., nonché la responsabilità dell'installatore per i vizi degli impianti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
L'esito: Con sentenza del 2024 il Tribunale di Brescia ha accertato la responsabilità contrattuale del venditore e quella extracontrattuale dell'installatore, condannandoli in solido al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria, interessi e rifusione delle spese di lite e di quelle sostenute nel procedimento di istruzione preventiva. Il credito così riconosciuto è stato integralmente recuperato mediante successive azioni di esecuzione forzata.
Diritto del Lavoro e Crisi d'Impresa
Cooperativa sociale in liquidazione: dichiarazione di credito, ammissione al passivo e accesso al Fondo di Garanzia INPS per stipendi e TFR
Il Caso: Il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso una cooperativa sociale, non aveva ricevuto le retribuzioni relative ad alcune mensilità, oltre al trattamento di fine rapporto maturato.
La difesa: Aperta la procedura concorsuale, lo Studio ha depositato la dichiarazione di credito nei confronti del Commissario Liquidatore, corredata dai cedolini paga, chiedendo l'ammissione al passivo delle somme dovute a titolo di retribuzioni e TFR.
L'esito: Accertato e ammesso il credito al passivo, e risultata incapiente la procedura, è stato possibile attivare il Fondo di Garanzia dell'INPS, che ha assicurato al lavoratore il pagamento delle retribuzioni e del TFR. Il credito è stato così integralmente recuperato.
La difesa: Aperta la procedura concorsuale, lo Studio ha depositato la dichiarazione di credito nei confronti del Commissario Liquidatore, corredata dai cedolini paga, chiedendo l'ammissione al passivo delle somme dovute a titolo di retribuzioni e TFR.
L'esito: Accertato e ammesso il credito al passivo, e risultata incapiente la procedura, è stato possibile attivare il Fondo di Garanzia dell'INPS, che ha assicurato al lavoratore il pagamento delle retribuzioni e del TFR. Il credito è stato così integralmente recuperato.
Circolazione Stradale e Sanzioni Amministrative
Opposizione all'ordinanza prefettizia di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza
Il Caso: Il ricorrente aveva ricevuto un'ordinanza prefettizia che disponeva la sospensione provvisoria della patente di guida per sei mesi, a seguito della contestazione di guida in stato di ebbrezza.
La difesa: Nel ricorso si è dedotta l'illegittimità del provvedimento, poiché per la guida in stato di ebbrezza la sospensione cautelare della patente è disciplinata dall'art. 186, comma 9, del Codice della Strada — norma speciale, applicabile al superamento del tasso di 1,5 g/l e fino all'esito della visita medica — che prevale sulla previsione generale dell'art. 223. In via subordinata è stata richiesta la riduzione del periodo di sospensione.
L'esito: Il Giudice di Pace, in parziale accoglimento del ricorso, ha confermato la legittimità dell'ordinanza prefettizia ma, accertato il venir meno dell'esigenza cautelare (per l'esito positivo della visita medica di idoneità alla guida e l'assenza di precedenti specifici), ha ridotto la sospensione al solo periodo già sofferto dal ricorrente, compensando tra le parti le spese di lite.
La difesa: Nel ricorso si è dedotta l'illegittimità del provvedimento, poiché per la guida in stato di ebbrezza la sospensione cautelare della patente è disciplinata dall'art. 186, comma 9, del Codice della Strada — norma speciale, applicabile al superamento del tasso di 1,5 g/l e fino all'esito della visita medica — che prevale sulla previsione generale dell'art. 223. In via subordinata è stata richiesta la riduzione del periodo di sospensione.
L'esito: Il Giudice di Pace, in parziale accoglimento del ricorso, ha confermato la legittimità dell'ordinanza prefettizia ma, accertato il venir meno dell'esigenza cautelare (per l'esito positivo della visita medica di idoneità alla guida e l'assenza di precedenti specifici), ha ridotto la sospensione al solo periodo già sofferto dal ricorrente, compensando tra le parti le spese di lite.